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Il regime normativo

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QUADRO NORMATIVO (cenni)

Il comparto sigaretta elettronica è regolato da due “moduli legislativi” oltre al più generale Codice del consumo.

Regole e limiti alla vendita di liquidi da inalazione
La Direttiva Europea TPD, recepita dall'Italia con il D.Lgs. 6/2016, regolamenta la produzione, l’importazione e la commercializzazione di “liquidi da inalazione” (meglio conosciuti come liquidi pronti per sigarette elettroniche) nell’ambito dell’Unione Europea.
L’attenzione viene posta, quasi esclusivamente, sui liquidi da inalazione contenenti nicotina.
In buona sostanza vengono fissate le seguenti condizioni affinché un liquido possa essere immesso al commercio nell’Unione Europea:
-        I liquidi contenti nicotina non posso superare la misura massima di 20 mg per ml di nicotina e ogni flacone non può contenere più di 10 ml di liquido nicotizzato. Se vengono venduti degli atomizzatori precaricati di liquido, gli stessi non possono contenere più 2 ml di liquido nicotizzato;
-       Ogni liquido contenete nicotina, prima di essere immesso sul mercato, deve essere notificato all’organo competente (per l’Italia il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia). La notifica deve essere effettuata o dal produttore o dal distributore o dall’importatore. L’autorità competente ha sei mesi di tempo per valutare i dati trasmessi e richiedere eventuali informazioni aggiuntive. Trascorsi sei mesi senza che l’autorità competente abbia avanzato ulteriori richieste, il liquido può essere immesso sul mercato.

Regime fiscale nazionale
In Italia la commercializzazione di liquidi da inalazione o liquidi per sigarette elettroniche rientra nel regime di governo dei Monopoli di Stato che ne regolamentano la commercializzazione e procedono alle verifiche di legge.
Nel regime fiscale rientrano di i liquidi da inalazione contenti nicotina, sia quelli senza.
Tutti i liquidi da inalazione, sia con nicotina e sia senza, soggiacciono ad un regime fiscale equiparato a quello dei tabacchi lavorati, pertanto, per ogni ml di liquido è dovuta una tassa pari a euro 0,042 se il liquido è senza nicotina e a euro 0,082 se contiene nicotina.
Su tale tassa va applicata l’iva.
Relativamente alla commercializzazione dei liquidi da inalazione, questi possono essere venduti ai consumatori o presso i negozi di vicinato opportunamente registrati presso l’AAMS o sul web ma è necessario essere titolari di un deposito fiscale autorizzato AAMS.
I negozi di vicinato posso comprare i liquidi da inalazione solo presso i deposti fiscali autorizzati da AAMS.
La commercializzazione degli aromi e dell’hardware è libera e non soggiace a nessuna tassa specifica.  
Caj srl;
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